Art. 5.

      1. L'articolo 5 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:

      «Art. 5 - (Comunicazioni obbligatorie). - 1. Nell'ambito dei prospetti di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a comunicare agli uffici competenti di cui all'articolo 6 della medesima legge n. 68 del 1999, il numero e le caratteristiche dei centralini telefonici o, comunque, dei dispositivi sostitutivi di questi, precisando i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge e indicando i centralinisti

 

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telefonici o gli operatori della comunicazione minorati della vista ad essi adibiti.
      2.
I datori di lavoro pubblici e privati che procedono alla installazione, alla trasformazione o alla sostituzione di centralini telefonici o di impianti equivalenti che comportano l'obbligo di assunzione previsto dalla presente legge sono tenuti a darne comunicazione entro due mesi agli uffici competenti, indicando i requisiti previsti all'articolo 3, comma 1, di cui questi sono dotati.
      3.
Qualsiasi gestore di telefonia operante sul territorio italiano, entro due mesi dalla data di installazione, di trasformazione o di sostituzione di centralini telefonici o di impianti equivalenti che comportano l'obbligo di assunzione previsto dalla presente legge, deve comunicare agli uffici competenti per territorio l'operazione avvenuta e le caratteristiche dell'apparecchiatura telefonica.
      4.
Qualsiasi gestore di telefonia operante sul territorio italiano è tenuto a comunicare, agli uffici competenti che lo richiedono, l'elenco dei datori di lavoro presso i quali sono installati centralini telefonici o impianti equivalenti che comportano l'obbligo di assunzione.
      5.
È fatto obbligo agli uffici competenti di rendere pubblica la disponibilità dei posti di lavoro, comunicata ai sensi del presente articolo, anche per via telematica».